sabato 21 gennaio 2012

Procedimento per realizzazione Isola Ecologica nel Comune di Rosarno

Al signor Responsabile della V° UOC
Ambiente e Protezione Civile
Arch. Giovanni Mastruzzo
89025 ROSARNO (RC)

Al signor Responsabile del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente presso la Regione
88100 CATANZARO

Al signor Prefetto
della Provincia di
89100 REGGIO CALABRIA


OGGETTO: Procedimento per realizzazione Isola Ecologica nel Comune di Rosarno, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 183/2011, del 25.10.2011. Trasmissione via fax: 0966.780042 - 0961.33913 – 0965.411345. Protocollo n. 158.159.160/2011.

Con mia dell’11.12.2011, in relazione alla costruenda isola ecologica, segnalavo:
Faccio seguito alla mia del 2.11.2011 ed al riscontro del 21.11.2011, protocollo n. 20609, per significare che, a parere dello scrivente, il progetto presenta delle lacunosità evidenti che devono necessariamente essere vagliate prima di intraprendere un’opera che potrebbe ravvisarsi del tutto illegittima e senza la presenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge. Mi riferisco, in particolare:
a.         La destinazione urbanistica dell’area non sembra compatibile con l’opera: infatti, l’articolo 26 delle norme tecniche di attuazione, a parte che tale strumento risulta scaduto con decadenza dei vincoli, prevede la possibilità dei seguenti interventi “Spazi pubblici o riservati alle attività collettive – S”, e, certamente, l’isola ecologica non rientra tra quelle previste;
b.         I criteri generali per la realizzazione e gestione di stazione ecologica di raccolta dei rifiuti urbani prevedono: “I criteri relativi alla realizzazione della stazione ecologica sono stabiliti dal Comune interessato tenuto conto che la stessa deve rispondere a principi urbanistici, ambientali, di igiene e salute pubblica. Innanzi tutto, è bene ricordare che in generale l’area deve essere recintata, impermeabilizzata, accessibile al pubblico (se presidiata) e in orari stabiliti dal Comune”. L’allegato 1 della normativa, prevede quali requisiti: “1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso degli utenti; 1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l’accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento; 2. Requisiti del centro di raccolta. 2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse”;
c.         La procedura per realizzazione di un intervento di tal tipo è subordinata alla valutazione dell’impatto ambientale, prevista dall’allegato I, punto 10, della direttiva n. 85/337/Cee, per come sancito dalla Corte Giustizia CE, Sezione II, 5.7.2007, n. 255, nonché dal Consiglio di Stato, Sezione IV, 2.10.2006, n. 5760. Dall’esame della documentazione inviata non risulta che vi sia stata tale valutazione, ne emerge che la realizzazione sia stata preceduta da una verifica, anche generale, della esistenza delle condizioni richieste dalla legge;
d.         Anzi, proprio la collocazione dell’area dimostra che non esistono tali requisiti, essendo le abitazioni residenziali confinanti con la stessa, l’ingresso è previsto da una strada di grande transito e traffico, nella parte soprastante –a circa 100 mt.- è prevista la realizzazione di un complesso edilizio residenziale, le falde acquifere sono poste, sicuramente, nella parte sottostante e non vi è alcuno studio dell’impatto con l’ambiente.
Tali condizioni, devono, quindi, portare, quantomeno, ad un riesame del sito al fine di evitare, come spesso nel passato è accaduto, l’inizio dell’opera e la sua sospensione per la inadeguatezza del sito. A tal fine, si ricorda che in tale zona doveva essere costruita una scuola e che dopo l’inizio dei lavori e la realizzazione della fondazioni e del massetto, i lavori sono stati sospesi per la esistenza di falde acquifere e di smottamenti del terreno che non consentivano la prosecuzione dei lavori e la realizzazione della costruzione.
Di tali problemi non vi è traccia nel progetto e, quindi, appare l’elaborato carente di tali verifiche che appaiono, sicuramente, fondamentali e preliminari.
In considerazione di quanto sopra, si chiede espressamente la verifica di quanto sopra dedotto, con espressa risposta scritta, entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della presente, e, nel contempo, si rivolge rituale interpellanza al Sindaco, affinchè nel più breve tempo possibile formuli il relativo riscontro, assumendo tutte le responsabilità conseguenti, in relazione alla regolarità della pratica, alla esistenza di tutti i requisiti di legge del progetto, alla assenza di danni alla salute dei cittadini, alla fauna, alla flora, all’ambiente circostante, con particolare riferimento all’aria ed all’acqua, oltre che alla verifica della corretta destinazione urbanistica del terreno, pur in presenza di altri terreni di proprietà dell’ente, anche se, per come riferito dalle persone che conoscono il sito, con la strada di accesso chiusa da terzi.
Copia della presente viene trasmessa al signor Prefetto, al fine di poter vigilare sul rispetto della legge e sui comportamenti assunti dall’ente in un campo i cui interessi possono condizionare i preminente valori umani, sociali, ambientali, sanitari, tutelati in modo basilare dalla nostra Carta costituzionale.
La presente viene anche trasmessa ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, con tutte le conseguenze in caso di omessa o ritarda risposta.
Ricevevo cortese riscontro dall’Arch. Giovanni Mastruzzo, responsabile della V° UOC e della realizzazione del progetto, una lunga nota che spiegava la bontà dell’intervento e la non necessità della valutazione di impatto ambientale, con la citazione, però, di giurisprudenza oramai superata.
Ed, invero, trattandosi di tutela riferentesi alla salute dei cittadini ed alla salubrità dell’ambiente, diritti questi costituzionalmente garantiti, dunque prioritari e non disponibili, prevalenti sulle esigenze pubbliche, non si può, con la realizzazione di una discarica per lo smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti in una specifica località, andare a discapito dei predetti diritti primari della popolazione (in tali sensi: Tribunale Salerno, Sezione I, 28 aprile 2007, in “Il merito” 2007, 9, 7, con nota di Russo)
Ed, ancora, nello specifico, la giurisprudenza ha statuito:”E’ illegittimo il provvedimento amministrativo con il quale venga dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi laddove da esso non risulti che l’Amministrazione abbia effettivamente valutato l’incidenza dell’impianto sulla realtà produttiva e sulle aziende circostanti nonché sulla fauna e sulla flora esistente” (Consiglio di Stato, Sezione V, 26 febbraio 2010, n. 1134).
“La procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi previsti dall’allegato I, punto 10, della direttiva n. 85/337/Cee deve essere effettuata prima di concedere l’autorizzazione a costruire gli impianti medesimi” (Corte di Giustizia CE, Sezione II, 5 luglio 2007, n. 255).
“La procedura di valutazione dell’impianto ambientale costituisce uno strumento finalizzato ad individuare, descrivere e valutare tutti gli effetti dei <progetti> sull’ambiente circostante, nelle sue componenti naturali ed antropiche, e, quindi, anche le incidenze che il suo funzionamento può avere sull’ambiente medesimo, per cui, relativamente agli impianti che recuperano rifiuti non pericolosi, l’aumento quantitativo dei rifiuti complessivamente trattati presenta la caratteristica di una <modifica sostanziale> dell’impianto che richiede il suo assoggettamento alla procedura di v.i.a.” (Tar Bologna Emilia Romagna, Sezione II, 27 ottobre 2012, n. 8012).
In tale sensi, anche,: Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 settembre 2010, n. 6862 – Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 ottobre 2006, n. 5760 – Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 gennaio 2006, n. 129 – Consiglio di Stato, Sezione V, 17 febbraio 2004, n. 609.
Penso che dinanzi a tale copiosa giurisprudenza non possa opporsi una isolata decisione, di tanti anni orsono, per cercare di affermare la non necessità della v.i.a.
Alla Regione e al signor Prefetto,si chiede di applicare concretamente e nell’immediatezza i propri poteri sostitutivi e di controllo, riconosciuti dalla legge, affinchè, se lo riterranno, pongano rimedio ad una costruzione che non pare abbia i requisiti richiesti dalla normativa e dalle sentenze citate.
Un eventuale ritardo nell’intervento porterebbe alla realizzazione di un impianto che potrebbe risultare deleterio alla salute ed all’ambiente. 
In attesa di cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.
Lì, 20.1.2012.
                                                                                             
Il Consigliere Comunale del Grande Sud
Avv. Giacomo Saccomanno

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